L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario, unitamente alla documentazione di riferimento, nelle forme previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorita' competente dell'altro Stato membro. Quando ai fini del recupero nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido sussiste la competenza delle autorita' di Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione e' trasmesso all'autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta. Se il provvedimento da eseguire e' impugnato dall'impresa destinataria, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne informa senza indugio l'autorita' dell'altro Stato membro.

Testo vigente dal 21 luglio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136~art16 · fonte del testo

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