Art. 12 — Profitti e perdite da operazioni finanziarie (articolo 32 della direttiva 86/635/CEE)
Sono contabilizzati come profitti o come perdite da operazioni finanziarie:
- a)il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'articolo 18;
- b)il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'articolo 19;
- c)il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'articolo 18.
Testo vigente dal 1 settembre 2015
