Art. 2 — Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri
Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva:
- a)l'alta direzione e la responsabilita' generale delle politiche di cybersicurezza ((...));
- b)l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4;
- c)la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5 ((, previa deliberazione del Consiglio dei ministri)). Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, ((lettera)) a), e dell'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente ((il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamentari competenti)) circa le nomine di cui al comma 1, lettera c) ((, del presente articolo)).
Testo vigente dal 5 agosto 2021
