Art. 4 — Comitato interministeriale per la resilienza
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per la resilienza (CIR). Il CIR:
- a)propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali per le politiche di resilienza dei soggetti critici;
- b)esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 6;
- c)promuove l'adozione di misure volte a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e di buone pratiche, nonche' promuove iniziative per favorire, a livello nazionale e internazionale, l'efficace collaborazione e la condivisione delle informazioni e delle buone pratiche tra i soggetti istituzionali e i soggetti critici. Il CIR e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla resilienza dei soggetti critici ed e' composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e dall'Autorita' delegata alle politiche spaziali e aerospaziali. Il responsabile del punto di contatto unico di cui all'articolo 5, comma 5, svolge le funzioni di segretario del CIR. Alle sedute del CIR partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, a seguito di invito del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su loro richiesta, Ministri diversi da quelli di cui al comma 3, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e altre autorita' civili e autorita' militari la cui presenza e' necessaria in relazione all'ordine del giorno delle sedute.
Testo vigente dal 23 settembre 2024
