Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' adottato il manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), restano in vigore le modalita' per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilita' degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R, il manuale operativo di cui di cui ((all'articolo 2, comma 1, lettera q))), puo' essere modificato con decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 8. Conformemente all'articolo 279 del regolamento, gli stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono considerati conformi e sono soggetti agli obblighi previsti dal regolamento stesso. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe dovute al Ministero della salute per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1. E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della BDN. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5. Le regioni e province autonome possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o piu' rigorose rispetto a quelle stabilite dal regolamento e dal presente decreto a condizione che le stesse:

  • a)non siano in contrasto con le norme stabilite nel regolamento e nel presente decreto;
  • b)garantiscano, in ciascun caso, l'alimentazione della BDN in tempo reale, con identico livello di qualita' e di sicurezza dei dati e assicurino agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale;
  • c)non ostacolino i movimenti degli animali tra le diverse regioni e province autonome.

Testo vigente dal 6 febbraio 2025

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Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 2023 al 6 febbraio 2025. 3 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… sistema I&R, il manuale operativo di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera tolto: r aggiunto: q), puo' essere modificato con decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico … l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.tolto: ... 5-bis. E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della BDNaggiunto: . Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5, affluiscono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134~art23 · fonte del testo

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