Art. 9 — Formazione degli operatori e dei proprietari o dei detentori
Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i centri di referenza nazionale nonche' le societa' scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, sono definite con apposito manuale operativo le modalita' di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici di cui al presente decreto. Le Autorita' locali competenti provvedono affinche' gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attivita' formative. La partecipazione degli operatori alle attivita' formative organizzate dalle Autorita' di cui al comma 2, e' a carico degli operatori stessi.
Testo vigente dal 12 settembre 2022
