Art. 31 — Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico
Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operativita' della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, al fine di assicurare la disponibilita', senza soluzione di continuita' ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale ((di conto capitale)) iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5, le parole: "delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonche'" sono sostituite dalle seguenti: "delle tariffe dovute al Ministero della salute" e le parole da: ", tenuto conto" fino alla fine del comma sono soppresse;
- b)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della BDN";
- c)al comma 6, le parole: "ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN" sono sostituite dalle seguenti: "per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5". 3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))
Testo vigente dal 17 agosto 2023
