Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attivita' Il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia SINAC, ((e alla comunicazione delle variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento)) con le modalita' e i tempi indicati nel decreto di cui al comma 3. Le regioni e le province autonome assicurano l'implementazione del SINAC con le modalita' e le indicate nelle disposizioni di cui al comma 3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'implementazione del SINAC e del sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3 ed agli animali in essi detenuti. E' istituita in BDN la sezione dell'anagrafe degli stabilimenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.
Testo vigente dal 6 febbraio 2025
