Gli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonche' quelli che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento ed i trasportatori, prima di iniziare la propria attivita', assolvono agli obblighi previsti dagli articoli 84, 87 o dai relativi atti delegati, 90 e 172 del regolamento, e quelli previsti dal presente decreto con le modalita' e i tempi di cui al manuale operativo, ai fini della registrazione degli stabilimenti ed attivita' di loro pertinenza in conformita' agli articoli 93 e 173 del regolamento medesimo. Per le finalita' di cui al comma 1, gli operatori richiedono la registrazione in BDN, con le modalita' previste nel manuale operativo. La ASL, ai fine della registrazione di cui al comma 1, effettua una visita presso le stalle di transito per ungulati, le fiere, mostre e mercati per verificare il rispetto dei requisiti indicati nel manuale operativo per tali attivita'. Sono esentati dall'obbligo di registrazione di cui al comma 1:

  • a)le abitazioni private dei detentori e proprietari di animali da compagnia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento;
  • b)gli stabilimenti di cui agli articoli 85 e 174 del regolamento, se contemplati da specifici atti di esecuzione;
  • c)gli operatori di cui agli articoli 91 e 174 del regolamento, se contemplati da specifici atti di esecuzione;
  • d)i parchi individuati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tranne che per le competenze di registrazione delle strutture in cui sono detenuti, anche temporaneamente, gli animali dopo il prelievo dal parco sino alla loro movimentazione verso altri stabilimenti;
  • e)gli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2037. L'operatore registrato ai sensi del comma 1, deve garantire per la sua attivita':
  • a)la trasmissione delle comunicazioni e l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, prima di avviare la sua attivita';
  • b)la custodia e il benessere degli animali, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento;
  • c)la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attivita' registrate, inserendo le informazioni in BDN entro sette giorni dalle variazioni, con le modalita' indicate nel manuale operativo, ai fini dell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 7;
  • d)per gli operatori delle stalle di transito la permanenza di ogni animale introdotto per un massimo di trenta giorni assicurandone il trasferimento ad altra attivita' non di sua proprieta' entro tale termine. Con le modalita' di cui al manuale operativo, al fine della registrazione in BDN, la ASL effettua una valutazione di congruita' ai requisiti normativi della documentazione ricevuta per l'assegnazione di un numero di registrazione unico. Le spese relative alle registrazioni sono a carico degli operatori. Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

Testo vigente dal 12 settembre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134~art5 · fonte del testo

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