Azioni in caso non conformita' Nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali, l'autorita' competente valuta la conformita' alla normativa ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 27 del 2021, e agisce secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625. Se il caso di non conformita' e' accertato, l'autorita' competente:

  • a)intraprende ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entita' della non conformita' e per stabilire le responsabilita' dell'operatore;
  • b)adotta le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio e per impedire il ripetersi della situazione irregolare. Oltre a quanto previsto dall'articolo 268 del regolamento, dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021, le autorita' competenti procedono ad una delle seguenti tipologie di misure:
  • a)blocco immediato dei movimenti da o verso l'attivita' dell'operatore di tutti gli animali, in caso sia accertata in tale attivita' la presenza di uno o piu' animali per i quali non e' rispettato alcun requisito previsto per l'identificazione e registrazione;
  • b)blocco immediato dei movimenti dall'attivita' dell'operatore dei soli animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti previsti per l'identificazione e registrazione sino alla rimozione delle non conformita' rilevate;
  • c)blocco immediato dei movimenti da o verso l'attivita' dell'operatore di tutti gli animali detenuti, qualora il numero di animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e registrazione e' superiore al 20 per cento. Per le attivita' che detengono non piu' di dieci animali, la misura si applica se per piu' di due animali non sono pienamente soddisfatti i requisiti;
  • d)sequestro degli animali non identificati per cui l'operatore non e' in grado di garantire la rintracciabilita'. Tali animali devono essere considerati a rischio e la ASL territorialmente competente valuta, considerando gli aspetti sanitari e di benessere, se disporne l'abbattimento in stabilimento e la distruzione senza alcun indennizzo o il loro eventuale impiego per fini diversi dal consumo umano. Nel caso in cui le garanzie dichiarate dall'operatore necessitino di controlli di laboratorio o altre prove, le spese sono a carico dello operatore cosi' come quelle della detenzione degli animali sottoposti a sequestro per tutta la durata dello stesso;
  • e)sospensione delle movimentazioni da o verso l'attivita' dell'operatore degli animali e delle loro produzioni per quindici giorni o, se trattasi di non conformita' risanabile, sino a risoluzione delle carenze riscontrate, in caso di reiterazione per piu' volte in un anno di una stessa tipologia di non conformita' agli obblighi previsti per l'operatore dagli articoli da 5 a 11, se tali violazioni rendono impossibile la tracciabilita' degli animali. Le stesse misure di cui al comma 3, possono essere disposte dalla ASL territorialmente competente, in aggiunta alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per dichiarazioni mendaci, per l'attivita' dell'operatore che non adempie all'obbligo previsto all'articolo 7, comma 2, di veridicita' e completezza dei dati trasmessi in BDN. Nel caso in cui e' accertata la sostituzione non autorizzata di mezzi di identificazione o la sostituzione di un animale con un altro o l'alterazione dell'identificazione di ungulati, laddove non sia piu' possibile determinare la tracciabilita' di uno o piu' animali presenti nell'attivita' dello stabilimento, la ASL territorialmente competente revoca all'operatore il provvedimento di registrazione o di riconoscimento dell'attivita' dello stabilimento e adotta le misure di cui al comma 3, lettera d). L'operatore, la cui attivita' e' stata revocata dalla ASL territorialmente competente, non puo' chiedere registrazione o riconoscimento di cui agli articoli 5 e 6, per nuove attivita' per i successivi due anni, sia come persona fisica che giuridica. In caso di sequestro amministrativo, gli animali restano, di norma, affidati all'operatore, con divieto di movimentazione degli stessi, tranne nei casi autorizzati dalla ASL per urgenti motivazioni di benessere. E' inoltre disposto il divieto di immissione sul mercato o cessione a qualsiasi titolo di animali e loro prodotti e derivati in ambito nazionale e estero, tranne se diversamente disposto dalla ASL, in base ad attenta valutazione del rischio.

Testo vigente dal 12 settembre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134~art15 · fonte del testo

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