Art. 105 — Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 193, comma 1, del Codice, la parola: "impedimento" e' sostituita dalla seguente: "inosservanza". All'articolo 193, comma 2, del Codice, le parole: "dalla data di cessazione dell'impedimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza". All'articolo 193, comma 5, del Codice, le parole: "per la rivendicazione del diritto" sono soppresse.
Testo vigente dal 18 agosto 2010
