Art. 52 — Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 120, comrna 6, del Codice, la parola: "ci" e' sostituita dalla seguente: "di". All'articolo 120 del Codice, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: " 6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresi' alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
