Art. 110 — Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 200, comma 2, del Codice, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1". All'articolo 200, comma 5, del Codice, le parole: "al comma 15" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 6 e seguenti". All'articolo 200, comma 8, del Codice, le parole: "al comma 14" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 6 e 7".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
