Art. 16 — Disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi

All'articolo 191 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga».

Testo vigente dal 8 agosto 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art16 · fonte del testo

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