Art. 5 — Autorità di vigilanza

L'((IVASS)) svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice. L'((IVASS)), nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. (( Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'IVASS, nell'espletamento delle sue funzioni, prende in considerazione il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilita' dei sistemi finanziari dell'Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi. )) L'((IVASS)) adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione. L'((IVASS)) effettua le attivita' necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 130. ((5. L'ordinamento dell'IVASS e' disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini dell'esercizio imparziale ed efficace delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo)) (( L'IVASS, nell'ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ))

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 2012 al 30 giugno 2015. 32 parole tolte, 132 parole aggiunte.

tolto: L'ISVAPaggiunto: L'IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. tolto: L'ISVAP, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari aggiunto: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'IVASS, nell'espletamento delle sue funzioni, prende in considerazione tolto: le eventuali ricadute della sua azione sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati membri aggiunto: il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilita' dei sistemi finanziari dell'Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. tolto: L'ISVAP aggiunto: In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi. L'IVASS adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o … dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS effettua le attivita' necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore … delle linee di politica assicurativa. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 130. tolto: L'ordinamento dell'ISVAP aggiunto: 5. L'ordinamento dell'IVASS e' disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, aggiunto: e dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto dei principi di autonomia aggiunto: organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini dell'esercizio imparziale aggiunto: ed efficace delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo aggiunto: L'IVASS, nell'ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art5 · fonte del testo

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