Art. 28 — Liquidazione volontaria
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) 2023/1114, ai prestatori specializzati di servizi per le cripto-attivita' si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 96-quinquies e 97 del TUB. Nei confronti della societa' in liquidazione restano, altresi', fermi i poteri delle autorita' competenti previsti nel presente decreto.
Testo vigente dal 13 settembre 2024
