Art. 5 t.u.s.l. — Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Presso il Ministero della salute e' istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro della salute ed e' composto da:

  • a)il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
  • b)due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • b-bis)((il Direttore centrale della competente Direzione centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro));
  • c)il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;
  • d)Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  • e)il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
  • f)quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la piu' completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
  • a)stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • b)individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
  • c)definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attivita' e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
  • d)programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • e)garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformita' dell'applicazione della normativa vigente;
  • f)individuare le priorita' della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese e' effettuata una verifica con cadenza almeno annuale. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalita' di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute. ((Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44

17

Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera n)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 31 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2025. 8 parole tolte, 26 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: b-bis) il Direttore centrale della competente Direzione centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

… di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute. Ai componenti del Comitato tolto: ed aggiunto: e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma tolto: 1, aggiunto: 2 non spetta alcun compenso, tolto: rimborso spese o indennita' di missione aggiunto: gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art5 · fonte del testo

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