Art. 6 — Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti

Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicita' dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei bilanci. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti dell'attivita' ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva e, in presenza di criticita' della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticita' gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati. ((Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi)) rilevanti per l'attivita' di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attivita' delle Sezioni centrali di controllo.

Testo vigente dal 21 agosto 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 39/2014

    Illegittimità dichiarata
    6 marzo 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., al Titolo IV ed agli artt. 4, numeri 1) e 1- bis ), 60 e 63, comma 5, dello statuto friulano, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, 27 della legge n. 42 del 2009, 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, 3, comma 1, lett. b ), 6, 46, 54 e 56 dello statuto sardo, 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, 79, 80, 81 e 104 dello statuto trentino, 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, 6, comma 3- bis , del d.P.R. n. 305 del 1988 e 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che, nel disciplinare le funzioni di analisi della spesa pubblica degli enti locali, prevede la comunicazione dei dati acquisiti, anche a mezzo dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, al Commissario per la revisione della spesa pubblica, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla sezione autonomie, al fine di consentire l'elaborazione ed una più proficua applicazione delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Invero, le norme censurate non risultano lesive dell'autonomia regionale e provinciale, in quanto non determinano misure repressive e sanzionatorie sugli enti controllati, rimettendo alle amministrazioni interessate l'adozione delle misure correttive in esito alle eventuali situazioni critiche della gestione rilevate dalle sezioni regionali della Corte dei conti. Pertanto, la disciplina in esame rimane nell'alveo dei controlli di natura collaborativa, in quanto limitati all'applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali - peraltro di carattere episodico - funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea. Inoltre, i parametri evocati dalle ricorrenti non valgono ad esaurire l'ambito dei controlli e delle verifiche che il legislatore statale può legittimamente attribuire alla Corte dei conti; né le modalità positivamente determinate mediante le quali la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obiettivi di finanza pubblica ed esercitano le relative funzioni di coordinamento e di vigilanza sulla finanza degli enti locali attribuiscono alla Regione ad autonomia differenziata e alla Provincia autonoma alcun titolo di esclusività nello svolgimento delle pertinenti funzioni di controllo e vigilanza. Infatti, i controlli e le verifiche disciplinati dalle norme impugnate si pongono su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alle parti ricorrenti, non potendosi desumere dalle invocate norme statutarie e di attuazione alcun titolo esclusivo nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza sugli obiettivi di finanza pubblica, a cui sono dichiaratamente rivolte le procedure di analisi sulla spesa pubblica in esame. Il metodo delle analisi «su campione», che le norme impugnate affidano ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato (comunque funzionali ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti), pur di carattere non sistematico, rientra tra le metodologie necessarie che caratterizzano il controllo sulla gestione in senso stretto, mediante il quale non possono estendersi verifiche sulla generalità delle pubbliche amministrazioni, bensì si può indirizzare l'esame alle materie, ai settori e alle gestioni ritenuti cruciali. Infine, le norme scrutinate rinviano all'art. 14 della legge n. 196 del 2009 e alle relative verifiche dei Servizi ispettivi della Ragioneria al solo scopo di allargare il potere di vigilanza fino all'impiego dei predetti servizi, dotando gli organi dell'amministrazione centrale di un più penetrante potere che, tuttavia, trova il proprio sbocco naturale nell'attivazione delle attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti. - Sull'ininfluenza di modifiche normative che lascino inalterata la sostanza normativa delle disposizioni impugnate, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 193/2012 e 147/2012. - In materia di controlli funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 425/2004. - Per l'affermazione che l'accordo è lo strumento per conciliare e regolare in modo negoziato il concorso alla manovra di finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 118/2012 e 82/2007. - Nel senso che le modalità positivamente determinate con cui gli enti ad autonomia differenziata concordano con lo Stato gli obiettivi di finanza pubblica ed esercitano le relative funzioni di coordinamento e di vigilanza sulla finanza locale non attribuiscono a tali enti alcun titolo di esclusività nello svolgimento delle pertinenti funzioni di controllo e vigilanza, v. la citata sentenza n. 60/2013. - In relazione al controllo sulla gestione in senso stretto, v. la citata sentenza n. 29/1995. - Con riferimento all'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 4, del d.l. n. 174 del 2012) che attribuisce al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato poteri ispettivi e verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d ), della legge n. 196 del 2009, v. la citata sentenza n. 219/2013.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali · Art. 148 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 2012 al 21 agosto 2014. 7 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati. tolto: In presenza di interpretazioni discordanti delle norme aggiunto: Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attivita' di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174~art6 · fonte del testo

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