Art. 1 — Ambito di applicazione
In attuazione dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni del presente decreto recano la disciplina del controllo di regolarita' amministrativa e contabile, ((di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,)) nonche' disposizioni volte al rafforzamento ed alla graduale estensione a tutte le amministrazioni pubbliche delle attivita' di analisi e valutazione della spesa. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito delle sue competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare l'adeguatezza e la coerenza del controllo, al fine di garantire la proficuita', la correttezza e la regolarita' delle gestioni. In particolare:
- a)valuta e verifica la regolarita' dei sistemi contabili;
- b)svolge l'analisi dei programmi e concorre, con le amministrazioni interessate, alla revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio nell'ambito dei nuclei di analisi e valutazione di cui all'articolo 4, comma 4;
- c)svolge un costante monitoraggio della programmazione e della corretta applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa, valutando gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' dei programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni.
Testo vigente dal 6 dicembre 2011
