Art. 17 — Controlli sull'attività di riscossione
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110)). L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita', i criteri e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la valutazione, di regola in forma aggregata, del grado di esigibilita' dei crediti erariali iscritti a ruolo. Tale valutazione e' effettuata attraverso un'analisi storico-statistica basata sull'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, tenendo conto delle variabili piu' significative in ordine alla natura e alle caratteristiche del credito nonche' alla natura e allo stato giuridico del contribuente.
Testo vigente dal 8 agosto 2024
