In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione ((dell'epidemia di COVID-19)), per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Citta' metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunita' montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresi' con esclusione delle Societa', che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la lettera "c-bis) rendiconti di contabilita' speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: (("dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),".))

Testo vigente dal 7 giugno 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 2020 al 7 giugno 2020. 20 parole tolte, 28 parole aggiunte.

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia aggiunto: di COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, … 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: "tolto: nonche'dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)",aggiunto: dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "tolto: nonche'dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed eaggiunto: dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis)tolto: "."aggiunto: ,".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art33 · fonte del testo

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