Prescrizioni e modalita' esecutive delle misure penali di comunita' Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura penale di comunita', prescrive lo svolgimento di attivita' di utilita' sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente con i percorsi di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto. Con il provvedimento che applica una misura penale di comunita' sono indicate le modalita' con le quali il nucleo familiare del minorenne e' coinvolto nel progetto di intervento educativo. Ai fini dell'attuazione del progetto puo' farsi applicazione dell'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
Testo vigente dal 26 ottobre 2018
