Adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunita' La competenza a decidere sulla adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunita' spetta al tribunale di sorveglianza per i minorenni. L'adozione della misura penale di comunita' puo' essere disposta su richiesta dell'interessato, se maggiorenne, o del suo difensore; non puo' essere disposta d'ufficio. Nel caso in cui il condannato non abbia compiuto la maggiore eta', la richiesta e' presentata dal difensore o dall'esercente la responsabilita' genitoriale. L'adozione della misura puo' essere proposta dal pubblico ministero o dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Il magistrato di sorveglianza puo' disporre l'applicazione in via provvisoria delle misure penali di comunita', con le modalita' di cui articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, quando lo stato di detenzione determina un grave pregiudizio al percorso di inserimento sociale. Le misure penali di comunita' sono sostituite o revocate, oltre che nei casi espressamente previsti, qualora il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura. Il magistrato di sorveglianza puo' disporre in via provvisoria la sospensione della misura. La misura sospesa puo' essere sostituita con altra. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. In caso di revoca, il periodo trascorso in detenzione domiciliare o in semiliberta' e' scomputato dalla pena o misura ancora da espiare. In caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza determina la pena da espiare, tenuto conto della durata della misura concessa, delle limitazioni imposte al condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso.

Testo vigente dal 26 ottobre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121~art8 · fonte del testo

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