La permanenza negli istituti penali per minorenni si svolge in conformita' a un progetto educativo predisposto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione. Il progetto, elaborato secondo i principi della personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilita' esecutiva, previo ascolto del condannato, tiene conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalita'. Il progetto contiene indicazioni sulle modalita' con cui coltivare le relazioni con il mondo esterno e attuare la vita di gruppo e la cittadinanza responsabile, anche nel rispetto della diversita' di genere, e sulla personalizzazione delle attivita' di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, nonche' sulle attivita' di lavoro, di utilita' sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati. All'ingresso in istituto, e' garantito un supporto psicologico da parte di personale specializzato, utile anche per la predisposizione del progetto educativo e per la prevenzione del rischio di atti di autolesionismo e di suicidio. Il progetto educativo e' illustrato al condannato con linguaggio comprensibile ed e' costantemente aggiornato, considerati il grado di adesione alle opportunita' offerte, l'evoluzione psico-fisica e il percorso di maturazione e di responsabilizzazione. Il progetto di intervento educativo assicura la graduale restituzione di spazi di liberta' in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero.

Testo vigente dal 26 ottobre 2018

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121~art14 · fonte del testo

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