Art. 7 — Abrogazioni e modifiche
Sono abrogati:
- a)gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 188-ter, 230, comma 4, 264-ter, 264-quater, 266, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b)l'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
- c)i commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- d)il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. All'articolo 230, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e' soppresso il seguente periodo: «I soggetti che svolgono attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f).». Ai fini dell'istituzione del Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2020, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bisdella legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Testo vigente dal 11 settembre 2020
