Art. 179 t.u.a. — Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

  • a)prevenzione;
  • b)preparazione per il riutilizzo;
  • c)riciclaggio;
  • d)recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
  • e)smaltimento. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorita' di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita' economica. Con riferimento ((a flussi di rifiuti specifici)) e' consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorita' di cui al comma 1 ((qualora cio' sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)), nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita', in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilita' tecnica e la protezione delle risorse. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento ((a flussi di rifiuti)) specifici, le opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)).

Testo vigente dal 26 settembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 2010 al 26 settembre 2020. 327 parole tolte, 79 parole aggiunte in 6 capoversi.

… ed economici, ivi compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita' economica. Con riferimento a tolto: singoli flussi di rifiuti aggiunto: specifici e' consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia tolto: giustificato aggiunto: previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita', in base ad una specifica … mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a tolto: singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente. tolto: Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:

tolto: a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso piu' razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

tolto: b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

tolto: c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;

tolto: d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

tolto: e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art179 · fonte del testo

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