I soggetti sottoposti a regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilita' estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche statutarie apportate entro il 1° giugno 2022. Nei sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' indicare le modifiche che devono essere apportate dai predetti soggetti nei trenta giorni successivi alla comunicazione. In difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai sensi del comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche apportate non siano ritenute adeguate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apporta d'ufficio le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, in caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate. Gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle modifiche da apportare entro il termine di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel termine di cui al comma 3. Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.

Testo vigente dal 11 settembre 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-09-03;116~art6 · fonte del testo

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