Art. 9 — Clausola di invarianza finanziaria
Dalle disposizioni del presente decreto, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 7, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni e le autorita' interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 11 settembre 2020
