Art. 8 — Bilancio di genere
All'articolo 38-septies, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere» sono sostituite dalle seguenti: «anche al fine di perseguire la parita' di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis»;
- b)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della definizione degli indirizzi metodologici volti all'attuazione del comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Comitato composto da un rappresentante del medesimo Ministero, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'ISTAT, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonche' da due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da universita' ed enti di ricerca. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.».
Testo vigente dal 9 ottobre 2018
