Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3, comma 1, le parole: «alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»;
  • b)all'articolo 8:
  • 1)al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;
  • 2)al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis»;
  • 3)al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica",» sono soppresse, e le parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del DEF»;
  • 4)al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis»;
  • c)all'articolo 11:
  • 1)al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis,»;
  • 2)al comma 3, lettera m), le parole: «10, comma 2, lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»;
  • 3)al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
  • 4)al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla nota» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da una nota tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
  • 5)al comma 10, le parole: «all'articolo 10, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-bis, comma 3»;
  • d)all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «elementi informativi necessari» sono inserite le seguenti: «alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e», dopo la parola: «accessibile» sono inserite le seguenti: «all'ISTAT e» e dopo le parole: «coordinamento della finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «, l'ISTAT»;
  • e)all'articolo 14, al comma 1, lettera b), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF» e al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
  • f)all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
  • g)all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
  • h)all'articolo 21, al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF» e al comma 16, le parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b)»;
  • i)all'articolo 22, al comma 1:
  • 1)all'alinea, primo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
  • 2)alla lettera b), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
  • l)all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
  • m)all'articolo 40:
  • 1)al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
  • 2)al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di cui all'articolo 3»;
  • 3)al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito»;
  • 4)al comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
  • n)all'articolo 48:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica e' inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni»;
  • 2)al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino a un massimo di 50.000 euro»;
  • o)all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
  • p)all'articolo 52, comma 2, le parole: «alla Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza». La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e' sostituita dalla seguente: «b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;». L'articolo 4-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e' abrogato. Il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' abrogato.

Testo vigente dal 12 aprile 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-04-07;39~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari