Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 18, comma 3, secondo periodo, le parole «l'anno successivo nonche' per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo.» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno successivo. Per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'anno successivo la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio.»;
  • b)all'articolo 39, comma 4, primo periodo, le parole «nonche' per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41,» e le parole: «, nonche' delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41», sono soppresse. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le parole «di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

Testo vigente dal 9 ottobre 2018

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-12;116~art9 · fonte del testo