Art. 9 — Abrogazione e modificazione di norme
Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 18, comma 3, secondo periodo, le parole «l'anno successivo nonche' per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo.» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno successivo. Per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'anno successivo la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio.»;
- b)all'articolo 39, comma 4, primo periodo, le parole «nonche' per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41,» e le parole: «, nonche' delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41», sono soppresse. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le parole «di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».
Testo vigente dal 9 ottobre 2018
