Art. 2 — Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative
Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 25-bis:
- 1)al comma 8, le parole da: «ed e' conseguentemente aggiornata» fino alla fine del comma medesimo sono sostituite dalle seguenti: «. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6»;
- 2)dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7.»;
- b)all'articolo 21, comma 11, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)al quarto periodo le parole «unita' elementari di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azioni»;
- 2)al quinto periodo le parole «unita' elementare di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azione»;
- 3)all'ultimo periodo le parole «unita' elementare di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azione».
Testo vigente dal 9 ottobre 2018
