Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia. Il parametro dell'ossigeno disciolto non rileva ai fini del giudizio sulla balneabilita' ma deve essere sempre monitorato dalle strutture tecniche che effettuano il programma di sorveglianza. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includano la prosecuzione delle attivita' di controllo algale, sulla base delle vigenti disposizioni e l'informazione al pubblico. Ai fini del giudizio di idoneita' per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione dei parametri pH, colorazione, trasparenza, di cui all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includano la prosecuzione delle attivita' di controllo algale, sulla base delle vigenti disposizioni e l'informazione al pubblico. Le regioni e le province autonome possono effettuare dalla prossima stagione balneare il programma di monitoraggio, individuando le aree di balneazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, e dal punto 1, lettere a) e b), dell'allegato III, ed individuare il punto di campionamento sulla base dell'articolo 6, comma 3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualita' delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonche' degli ulteriori criteri, modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, (( entro il 31 dicembre 2009)) ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea.

Testo vigente dal 31 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2008 al 31 dicembre 2008. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre tolto: 2008 aggiunto: 2009 ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116~art17 · fonte del testo

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