Art. 11 — Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e disposizioni di coordinamento
All'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai richiedenti protezione internazionale per i quali emergono oggettivi indicatori tali da far ritenere che siano vittime di tratta o di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' o identificate come tali, si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 3-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».
Testo vigente dal 1 luglio 2026
