Art. 1 — Definizioni
Nel presente decreto legislativo si intendono per:
- a)«prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP»: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238;
- b)«fornitore di PEPP»: l'impresa finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1238;
- c)«distributore di PEPP»: un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1238;
- d)«depositario»: il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2019/1238;
- e)«Stato membro ospitante del fornitore di PEPP»: uno Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2019/1238;
- f)«EIOPA»: l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010;
- g)«Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
- h)«COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- i)«IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
- l)«contratto PEPP»: il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1238;
- m)«conto PEPP»: il conto pensionistico individuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1238;
- n)«sottoconto»: la sezione nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1238;
- o)«sottoconto italiano»: il sottoconto conforme ai requisiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto legislativo;
- p)«risparmiatore in PEPP»: la persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2019/1238;
- q)«beneficiario di PEPP»: la persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2019/1238;
- r)«cliente PEPP»: il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2019/1238;
- s)«prestazioni pensionistiche PEPP»: le prestazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 9) del regolamento (UE) 2019/1238;
- t)«rendita»: la somma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 13) del regolamento (UE) 2019/1238;
- u)«prelievo»: l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14) del regolamento (UE) 2019/1238;
- v)«capitale»: il montante finale accumulato nel sottoconto italiano al raggiungimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla prestazione pensionistica PEPP.
- z)«TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Testo vigente dal 8 agosto 2022
