Art. 71 — Modifiche all'articolo 160 del codice della giustizia contabile - Intervento e introduzione dell'articolo 160-bis - Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice

All'articolo 160 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' abrogato;
  • b)al comma 3, le parole «alle parti avverse» sono sostituite dalle seguenti: «alle altre parti»; Dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente: «Art. 160-bis (Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice). - 1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio. 2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. 3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156. 4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice.».

Testo vigente dal 16 ottobre 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114~art71 · fonte del testo

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