Art. 49 — Modifiche all'articolo 105 del codice della giustizia contabile - Incidente di falso
All'articolo 105 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5, dopo le parole «dalla parte che ha dedotto la falsita'» sono inserite le seguenti: «, unitamente all'istanza di fissazione di udienza»;
- b)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio e' dichiarato estinto anche d'ufficio.».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
