Art. 4 — Modifiche all'articolo 10 del codice della giustizia contabile - Sezioni giurisdizionali di appello
All'articolo 10, comma 1, del codice della giustizia contabile il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio e' presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
