Art. 98 — Ulteriori modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
Al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche redazionali:
- a)all'articolo 8, le parole «dalle sezioni di appello» sono sostituite dalle seguenti: «dalle sezioni giurisdizionali di appello»;
- b)all'articolo 9, nella rubrica, la parola «sezioni» e' sostituita dalla seguente: «Sezioni»;
- c)all'articolo 10, comma 2, le parole «tra le sezioni centrali di appello» sono sostituite dalle seguenti: «tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello»;
- d)all'articolo 13, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Momento determinante della giurisdizione»;
- e)all'articolo 42, comma 1, secondo periodo, le parole «delle forza di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «delle forze di polizia»;
- f)all'articolo 43, comma 6, le parole «di essere incorsa in decadenza» sono sostituite dalle seguenti «di essere incorsa in decadenze» e le parole «commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13»;
- g)all'articolo 51, comma 3, la parola «Qualunque» e' sostituita dalla seguente «Qualsiasi» e la parola «chiunque» e' sostituita dalla seguente: «chi»;
- h)all'articolo 69, al comma 1, le parole «vi siano» sono sostituite dalle seguenti: «vi sono»;
- i)all'articolo 84, comma 1, le parole «Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione,»;
- l)all'articolo 108, comma 6, le parole «il pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero,»;
- m)all'articolo 118, comma 1, le parole «dinanzi alla sezioni riunite» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi alle sezioni riunite»;
- n)all'articolo 141, comma 1, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 138 o» la lettera «a» e' soppressa;
- o)all'articolo 157, nella rubrica, la parola «personali» e' sostituita dalla seguente: «personale»;
- p)all'articolo 161, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istanza di provvedimenti cautelari»;
- q)all'articolo 178, comma 3, le parole «contro le altri parti» sono sostituite dalle seguenti: «contro le altre parti»;
- r)all'articolo 214, comma 1, le parole «o con provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con provvedimento».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
