Art. 38 — Modifiche all'articolo 77 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo in appello

All'articolo 77 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole «dei beni mobili e immobili» sono inserite le seguenti: «della controparte»;
  • b)i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonche' ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4. 3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile al collegio secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 76.».

Testo vigente dal 16 ottobre 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114~art38 · fonte del testo

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