Art. 11 — Modifiche all'articolo 22 del codice della giustizia contabile - Ricusazione
All'articolo 22 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 4, le parole «, previa sostituzione del giudice ricusato» sono sostituite dalle seguenti: «in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione»;
- b)al comma 6, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
