Art. 12 — Modifiche all'articolo 25 del codice della giustizia contabile - Commissario ad acta
All'articolo 25 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio puo' nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
