Art. 7 — Esercizi di vicinato
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
- a)di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
- b)di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c)il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- d)l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). Fermi restando i requisiti igienicosanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
Testo vigente dal 14 settembre 2012
