Art. 4 — Ambiti e durata della concessione
L'estensione dei singoli ambiti, comunque non inferiore al territorio di una provincia, e' determinata, con decreto del Ministero delle finanze, tenendo conto della necessita' di garantire l'economicita' e l'efficienza del servizio, in relazione alle caratteristiche geografiche ed alle condizioni sociali ed economiche del territorio, del numero dei residenti e dell'ammontare delle entrate iscritte a ruolo nel biennio precedente l'avvio della procedura di affidamento. La durata della concessione e' fissata nell'atto di indizione della gara di cui all'articolo 3 fino al termine massimo di dieci anni.
Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
