Art. 47 c.nav. — Decadenza dalla concessione

[1]L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del concessionario:

  • a)per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
  • b)per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
  • c)per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale e' stata fatta la concessione;
  • d)per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
  • e)per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
  • f)per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

[2]Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione puo' accordare una proroga al concessionario.

[3]Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni.

[4]Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite ne' per spese sostenute.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art47 · fonte del testo

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