Art. 2 — Definizioni
L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
- b)''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.".
Testo vigente dal 5 marzo 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
