Art. 86 — Gestione del demanio idrico
Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio. ((2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2001
