Art. 66 — Funzioni conferite agli enti locali
Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
- a)((alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)));
- b)LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443.
- c)alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.
Testo vigente dal 1 gennaio 2007
