Art. 10 — Trasferimento della ferrovia Udine-Cividale

Dalla data di consegna, da effettuarsi con le medesime procedure di cui all'articolo 5 da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile della Regione i beni, gli impianti e le infrastrutture della ferrovia Udine-Cividale, gia' in gestione commissariale governativa, compreso il relativo ramo d'azienda. Fino alla data della consegna di cui al comma 1 restano attribuite al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze e le funzioni gia' svolte sui beni, impianti ed infrastrutture di cui al comma 1. La titolarita' delle autorizzazioni e licenze ministeriali, gia' rilasciate a favore della Ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, si intende automaticamente trasferita a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al soggetto individuato dalla Regione. In funzione del trasferimento di titolarita' di cui al comma 3, con la medesima decorrenza ivi indicata e ((fino al 31 dicembre 2007)), nel contratto di servizio in essere tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, subentra il soggetto individuato dalla Regione e sono conseguentemente messi a disposizione di quest'ultimo i relativi beni, organizzazione e personale. Dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto la Regione subentra nei rapporti contrattuali come instaurati ai sensi del comma 4 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto individuato dalla Regione, mentre dalla data della relativa consegna subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

Testo vigente dal 13 aprile 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 2004 al 13 aprile 2007. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… al comma 3, con la medesima decorrenza ivi indicata e fino al 31 dicembre tolto: 2005 aggiunto: 2007, nel contratto di servizio in essere tra il Ministero delle infrastrutture e dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-01;111~art10 · fonte del testo

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