Art. 7 — Norme transitorie
Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di incentivi alle imprese gia' avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, comma 2.
Testo vigente dal 14 giugno 2002
